Sinistri stradali: la responsabilità del pedone
di Guglielmo Mossuto - mercoledì 12 giugno 2019 ore 20:49
La Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di sinistro stradale che veda coinvolto un pedone e, in particolare, è tornata a sottolineare come questo debba comportarsi, al pari di tutti gli altri soggetti, con prudenza e nel rispetto del Codice della Strada.
Regole di comportamento per il pedone
L'art. 190 del Codice della Strada afferma che: “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. (...) I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. (…) I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Il pedone può quindi essere ritenuto responsabile, seppur in parte, nel caso in cui attraversi fuori dalle strisce pedonali e senza prestare la dovuta diligenza.
Il caso di specie
La pronuncia riguarda un caso di sinistro stradale in cui il guidatore era stato accusato di omicidio colposo avendo investito un pedone che era poi deceduto.
Tuttavia, secondo il giudice di merito la vittima doveva essere ritenuta in parte responsabile in quanto non aveva attraversato la carreggiata sulle strisce pedonali, pur essendo presenti e distanti alcuni metri dal luogo del sinistro.
Tale convinzione era avvalorata anche dalle registrazioni delle videocamere presenti sul luogo dell'incidente che riprendevano la vittima attraversare senza prestare attenzione alle automobili che potevano sopraggiungere.
Anche i pedoni infatti devono attenersi alle comuni regole di diligenza e prudenza e a quanto disposto dal sopracitato art. 190 che detta le regole generali di comportamento per i pedoni e nel caso in cui manchi la prescritta diligenza potranno essere ritenuti corresponsabili e pertanto tenuti anch'essi al risarcimento dei danni causati.
Leggi anche su www.avvocatofirenze.net
Guglielmo Mossuto