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martedì 10 dicembre 2024

DIRITTO PER TUTTI — il Blog di Guglielmo Mossuto

Guglielmo Mossuto

L'avvocato Guglielmo Mossuto svolge da 20 anni la sua attività professionale su tutto il territorio nazionale. Negli anni ha maturato esperienza in ogni settore di diritto civile, penale e del lavoro, offrendo un'assistenza completa e specializzata. Iscritto anche all'Ordine dei Giornalisti della Toscana, per anni ha curato rubriche di news legali su emittenti radiofoniche ed ha partecipato a numerose trasmissioni televisive su Rai1. Famoso è il suo gruppo Facebook “aiutoavvocato” www.avvocatofirenze.net

Danno da vacanza rovinata

di Guglielmo Mossuto - sabato 27 luglio 2019 ore 08:39

Estate = vacanze = relax!

Ma purtroppo non sempre è cosi.

Ci sono infatti casi in cui i disservizi sono cosi tanti e così importanti da arrivare a rovinare l'intera vacanza.

Per tutelare il viaggiatore che si ritrova a vivere quest'esperienza il legislatore ha previsto la possibilità per lo stesso di richiedere il risarcimento del danno.

Tale risarcimento sarà rapportato al tempo trascorso senza poter godere della vacanza programmata e all'occasione perduta. Tuttavia per poter richiedere il predetto risarcimento, l'inadempimento dovrà essere “di non scarsa importanza”.

Il risarcimento in questione avrà ad oggetto sia il danno patrimoniale, costituito dalle spese sostenute dal viaggiatore, sia il danno non patrimoniale che consiste nella perdita dell'opportunità di riposarsi e divertirsi come da programmi.

In questo modo, il Codice del Turismo formula una particolare ipotesi di danno alla persona andando a ricomprendere le occasioni di relax tra quegli interessi non patrimoniali risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Per ottenere il risarcimento il viaggiatore sarà tenuto a fornire la prova del danno subito attraverso l'allegazione del contratto di viaggio nonché di tutte quelle prove che possono dimostrare l'inadempimento.

Dall'altra parte, il tour operatore sarà tenuto a fornire la prova dell'esatto adempimento.

Come richiedere il risarcimento?

Il viaggiatore dovrà subito presentare il reclamo, inizialmente anche mediante fax o mail dal luogo di vacanza salvo poi reiterarlo, in caso di mancata risposta, una volta rientrato a casa a mezzo raccomandata A/R o pec.

Nel reclamo dovranno essere indicate le difformità tra quanto pattuito e quanto in realtà offerto e dovrà essere richiesto il relativo indennizzo.

Qualora le parti non riescano ad addivenire ad un accordo, sarà necessario adire le vie giudiziarie e in questa sede la quantificazione del danno sarà rimessa alla discrezionalità del Giudice in via equitativa.

Attenzione! La richiesta deve essere presentata entro un anno dal rientro a casa.

Leggi anche su www.avvocatofirenze.net

Guglielmo Mossuto

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