Permesso di soggiorno e convivenze di fatto
di Guglielmo Mossuto - martedì 07 maggio 2019 ore 10:21
Per meglio comprendere la questione che intendiamo analizzare è necessario ipotizzare un esempio concreto.
Tizia è di origini ucraine e si trova nel territorio italiano ormai da diversi anni per motivi di lavoro. Negli anni inizia una relazione sentimentale con Caio, italiano e divorziato, con il quale inizia una convivenza e improvvisamente perde il lavoro.
Avvicinandosi la scadenza del permesso di soggiorno ottenuto per motivi lavorativi, Tizia si chiede se potrà restare a vivere sul territorio italiano oppure se dovrà tornare in Ucraina e cessare la sua convivenza con Caio.
Quali sono le tipologie di permesso di soggiorno previste dal nostro ordinamento?
Innanzitutto vediamo brevemente quelle che sono le varie tipologie di permesso di soggiorno:
1. visto per motivi di studio/formazione: la sua validità corrisponde alla durata del corso che si intende seguire e comunque non può superare un anno, salva la possibilità di rinnovarlo in caso di corsi pluriennali
2. Visto per ricongiungimento familiare: è valido per un anno dal rilascio e questo avviene solo a seguito di nulla osta
3. Visto per motivi di lavoro subordinato: anche in questo caso è necessario un preventivo nulla osta che viene rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente (ne è presente uno in ogni Prefettura) a seguito di richiesta presentata direttamente dal datore di lavoro allo sportello della provincia in cui si svolgerà il rapporto di lavoro.
4. Visto per motivi di lavoro autonomo: questo può essere richiesto per svolgere attività industriali, professionali o commerciali a carattere non occasionale ma anche per costituire una società in Italia. È tuttavia necessario possedere tutti i requisiti che la legge italiana richiede per svolgere quel tipo di attività.
Il permesso di soggiorno potrà comunque essere rinnovato e la relativa richiesta dovrà essere presentata alla Questura della Provincia in cui il richiedente risiede almeno 60 giorni prima della sua scadenza.
Conversione del permesso di soggiorno
Al mutare della tipologia di esigenza, è possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno posseduto purchè questo sia ancora in corso di validità.
Per ottenere la conversione sarà necessario chiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione e poi chiedere la conversione alla Questura territorialmente competente.
Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e convivenze di fatto
Come ormai noto, le convivenze di fatto hanno ottenuto una precisa regolamentazione con la cd. Legge Cirinnà del 2016 che ha dettato anche i requisiti ai quali una coppia deve rispondere per essere considerati conviventi di fatto, ovvero deve trattarsi di una coppia:
- di soggetti maggiorenni;
- dello stesso sesso o di sesso diverso;
- unita stabilmente da un legame affettivo;
- non vincolata da matrimonio o rapporti di parentela o affinità;
- conviventi in maniera stabile nello stesso immobile.
La Legge Cirinnà nulla dice sulla possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare anche in presenza di una convivenza di fatto.
Tuttavia la normativa europea sopperisce a tale lacuna prevedendo l'obbligo a carico degli Stati dell'UE di agevolare ingresso e soggiorno del compagno del cittadino comunitario, in presenza di documentazione ufficiale che attesti la presenza di una relazione stabile.
Alla luce di ciò, recentemente la giurisprudenza si è trovata a doversi pronunciare in materia giungendo ad una conclusione partendo dall'art. 3 della nostra Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini
In ordine alla possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare nel caso di conviventi di fatto Il Consiglio di Stato in primis ha rilevato come l'attuale legislazione in materia di permesso di soggiorno ancora non risulta adeguata alle riforme riguardanti unioni civili e convivenze di fatto. Tuttavia, è comunque consentito il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare anche per il convivente straniero di cittadino italiano qualora sussistano le condizioni prescritte dalla legge. In particolare la convivenza di fatto deve essere debitamente attestata da documenti ufficiali e deve trattarsi di una relazione stabile.
In materia poi si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che ha stabilito che per dichiarare conviventi di fatto due persone non è indispensabile il requisito della coabitazione bensì è sufficiente dimostrare la comunanza di vita e di affetti e l'essere tra loro legati da una relazione duratura.
La Cassazione ha precisato che tale interpretazione risponde, oltre che al citato principio di eguaglianza, anche alle indicazioni europee. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo infatti ha più volte chiarito come nella nozione di vita privata e familiare debbano ricomprendersi “non solo le relazioni consacrate dal matrimonio ma anche le unioni di fatto nonché i legami tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale”.
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Guglielmo Mossuto