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La riabilitazione penale

di - venerdì 31 maggio 2019 ore 07:00

L'istituto della riabilitazione è annoverato dal nostro codice tra le cause di estinzione della pena.

L'art. 178 c.p. afferma che "la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna salvo che la legge disponga altrimenti".

La riabilitazione dunque ha ad oggetto non tanto la pena principale quanto le pene accessorie come ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici ovvero quegli effetti che, permanendo anche oltre l'esecuzione della pena, principale possono ostacolare il reinserimento nella società.

Condizioni per la concessione della riabilitazione

L'art. 179 c.p. detta poi le condizioni per poter ottenere la riabilitazione. Per beneficiare del predetto istituto è necessario che siano trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata eseguita la pena principale o dalla sua estinzione e che il condannato abbia mantenuto sempre una buona condotta sia attraverso l'astensione dalla commissione di fatti rilevanti a livello penale sia mantenendo uno stile di vita improntato alla correttezza e al rispetto.

Con riferimento al requisito del decorso del tempo, si evidenzia che il termine di tre anni è aumentato a 8 anni nel caso di recidiva e a 10 anni se è stata dichiarata l'abitualità o la tendenza a delinquere.

Eccezioni

Lo stesso art. 179, al comma n. 6 precisa i casi in cui la riabilitazione non può essere concessa.

In particolare trattasi di tutti quei casi in cui il condannato è stato sottoposto a misura di sicurezza o non ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato come il pagamento delle spese processuali e il risarcimento della parte civile.

Procedimento per ottenere la riabilitazione

L'atto iniziale è un'istanza presentata al Tribunale di Sorveglianza competente in base alla residenza dell'interessato.

Dall'istanza deve emergere il ricorrere di tutti i presupposti richiesti dalla legge e a questa dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria per comprovarne la sussistenza.

Verrà poi fissata un'udienza in cui verranno discusse le ragioni poste a fondamento dell'istanza e a seguito di questa il Tribunale deciderà con ordinanza per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza stessa.

In caso di accoglimento, l'ordinanza verrà annotata a margine della sentenza di condanna e comunicata al richiedente e al Casellario Giudiziale.

In caso di rigetto, sarà possibile presentare ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza.

Se il rigetto è fondato sulla mancata sussistenza del requisito della buona condotta, l'istanza non potrà essere presentata nuovamente prima che siano decorsi 2 anni dal giorno in cui l'ordinanza è divenuta irrevocabile.

Nb! La riabilitazione non è definitiva! Può infatti essere revocata qualora l'interessato, entro 7 anni dall'emissione dell'ordinanza, commette un nuovo delitto non colposo per il quale è prevista la reclusione superiore a 2 anni o comunque una pena più grave. In questo caso torneranno ad avere efficacia tutte le pene accessorie e gli effetti penali che inizialmente erano stati estinti dalla concessa riabilitazione.

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