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Contratto di convivenza, requisiti ed effetti

di - lunedì 13 maggio 2019 ore 19:53

La cosiddetta Legge Cirinnà ha riconosciuto e regolamentato la convivenza di fatto andando a disciplinare i contratti di convivenza.

Cosa sono i contratti di convivenza?

Si tratta di accordi con il quali la coppia definisce le regole della propria convivenza andando a regolamentare i rapporti patrimoniali e alcuni aspetti dei rapporti personali come quello dell'assistenza reciproca in caso di malattia.

Presupposti del contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza può essere stipulato tra due soggetti:

- maggiorenni,

- eterosessuali o omosessuali,

- legati in maniera stabile da un legame affettivo

- non vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Forma richiesta per la validità dell'accordo.

Per quanto attiene alla forma, sia la stipula del contratto di convivenza sia le sue successive modifiche e la sua risoluzione richiedono la forma scritta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato come requisito inderogabile.

Diversamente, il contratto sarà nullo.

Tale requisito trova il suo fondamento nella necessità di assicurare la conformità tra quanto pattuito e le norme imperative e l'ordine pubblico.

Si evidenzia poi che il contratto di convivenza non può essere sottoposto ne' a termini ne' a condizioni.

Una volta sottoscritto il contratto, il professionista che ne ha curato la redazione e attestata la conformità sarà tenuto a trasmettere una copia di questo, entro dieci giorni, all'Ufficio competente del Comune di residenza della coppia per la relativa iscrizione anagrafica.

Contenuto dell'accordo.

Come già evidenziato, i contratti di convivenza sono volti alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali mentre restano esclusi i rapporti successori e, in parte, quelli personali.

Unico elemento che deve risultare dall'accordo inderogabilmente è l'indicazione dell'indirizzo di ciascuna parte in quanto si tratta del luogo ove verranno effettuate tutte le comunicazioni riguardanti la vita del contratto.

Il contratto di convivenza può poi prevedere:

- le modalità di contribuzione alle spese relative alla gestione della vita quotidiana;

- il regime patrimoniale scelto dalla coppia (diversamente da quanto accade nel matrimonio, il regime predefinito è quello della separazione dei beni ma con il contratto la coppia può scegliere di adottare il regime della comunione dei beni)

- le modalità di uso dell'immobile adibito a casa familiare;

- la designazione del partner come rappresentante, con conseguente autorizzazione all'accesso alla documentazione clinica, in caso di malattia fisica o psichica che comporti la perdita della capacità di intendere e volere

- designazione del convivente quale futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno

Risoluzione del contratto di convivenza.

La durata del contratto di convivenza è inevitabilmente legata alla durata della convivenza stessa. Tuttavia, per sua stessa natura, è sempre modificabile o risolvibile mediante un successivo accordo.

La legge però prevede varie cause di risoluzione del contratto di convivenza, ovvero:

- accordo delle parti;

- recesso unilaterale, in questo caso il professionista che riceve l'atto è tenuto a notificarne copia all'altro contraente ai fini della produzione dei suoi effetti;

- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei due e altra persona, in tale ipotesi sarà necessaria la notifica dell'estratto di matrimonio o di unione civile sia all'altro contraente che al professionista che aveva a suo tempo autenticato l'atto;

- morte di uno dei due, il convivente superstite o gli eredi del defunto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte ai fini dell'annotazione a margine del contratto di convivenza dell'avvenuta risoluzione del contratto al professionista che si era occupato della sua redazione al fine della trasmissione all'ufficio anagrafe del comune di residenza per la sua trascrizione.

Effetti della risoluzione del contratto di convivenza.

In caso di recesso unilaterale, qualora l'immobile adibito a casa familiare risulti essere nella disponibilità esclusiva di chi ha chiesto la risoluzione, nell'atto dovrà essere contenuto, a pena di nullità, il termine concesso all'altro per lasciare l'immobile, termine che non potrà essere inferiore a novanta giorni.

Se al momento della cessazione della convivenza il partner versa in stato di bisogno, questo avrà diritto a ottenere dall'altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. In materia il codice civile all'art 433 prevede un ordine di obbligati e il convivente è posto prima dei fratelli e delle sorelle.

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