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Mobbing: di cosa si tratta? Quali le tutele previste?

di - giovedì 11 luglio 2019 ore 18:16

Il mobbing è costituito da una serie di comportamenti che il datore di lavoro pone in essere nei confronti del lavoratore mirati a ledere la dignità del lavoratore stesso e a incidere quindi sulla sua salute psicofisica.

Pertanto è innanzitutto necessario chiarire che per configurarsi il mobbing non è sufficiente un solo episodio ma è necessaria una serie di fatti che perdurano nel tempo volte a ferire il lavoratore.

Il mobbing, così come sopra descritto, comporta una responsabilità a carico del datore di lavoro sia civile che penale.


In ambito civilistico.

Dal punto di vista civilistico, infatti, il mobbing costituisce un inadempimento contrattuale con riferimento all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore.

Afferma infatti l'art. 2089 c.c.: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Il mobbing infatti, come abbiamo già evidenziato, va ad incidere sulla salute psicofisica del lavoratore andando a causare ad esempio depressione, disturbi sociali o malattie cardiologiche.

Visto che si tratta di un inadempimento contrattuale, il lavoratore avrà diritto a richiedere un risarcimento del danno patito che dovrà essere quantificato attraverso una perizia di uno specialista.

Oltre a ciò, dovrà essere data prova anche dei singoli episodi che, considerati nel loro insieme, vanno a costituire il mobbing.

In ambito penalistico.

Dal punto di vista penalistico invece il mobbing può integrare gli estremi del reato.

Per verificare ciò, è necessario analizzare i singoli episodi che talvolta, considerati singolarmente, possono essere leciti mentre altre volte possono andare a costituire un reato.

Per lo più tali condotte vanno ad integrare il reato di lesioni personali per la cui prova sono state ritenute sufficienti dalla Cassazione le condizioni sanitarie e le testimonianze dei colleghi.

L'art. 582 c.c. afferma che Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Ovviamente, il procedimento penale non esclude quello civile.

Il datore di lavoro potrà essere accusato e, in caso, condannato per il reato di lesioni personali e al tempo stesso potrà essere condannato a risarcire il danno causato. Il risarcimento potrà essere richiesto sia con un autonomo procedimento in sede civile, come sopra esposto, sia attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale.

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