La volontà del defunto sulla dispersione delle proprie ceneri e l’affidamento dell’urna cineraria ai familiari saranno regolate da una nuova normativa approvata dal Consiglio comunale di Firenze.
Il regolamento di polizia mortuaria è stato modificato per la parte relativa allo Stato civile, dopo la proposta in giunta dell’assessore all’Anagrafe Titta Meucci.
La svolta durante la pandemia “A seguito della pandemia - ha detto l’assessore all’Anagrafe Titta Meucci - sono emerse maggiori difficoltà sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano l’accertamento della volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri e all’affidamento dell’urna cineraria ai familiari. Per questo, l’amministrazione ha deciso di modificare il regolamento di Polizia mortuaria per gli aspetti legati allo Stato civile per meglio disciplinare queste pratiche funerarie e adeguare la disciplina alle esigenze nel frattempo maturate”.
Nel dettaglio, in base alle modifiche al regolamento, affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, secondo le modalità previste dalla legge. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile ed è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni: disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella del testamento; dichiarazione sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; dichiarazione autografa da pubblicarsi come testamento olografo secondo quanto previsto dal codice civile. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta, si applicano direttamente i fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale, recepiti anche nella legge del maggio scorso, considerando valida anche una volontà espressa verbalmente ai propri familiari e da loro attestata con propria dichiarazione. Per familiari si intendono il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo quanto previsto dal codice civile.